Superbonus 110%
Incentivi Fiscali, Superbonus 110%
Una breve guida al bonus 110% per gli interventi di efficientamento energetico e antisismico

Il SuperBonus 110% è una agevolazione fiscale introdotta il Decreto Rilancio nel maggio 2020 (convertito nella legge n.77/2020 del 17 luglio 2020) che incentiva la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare esistente sia sul fronte energetico che su quello antisismico.
Esso consiste in una detrazione fiscale pari al 110% della spesa effettuata a partire dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2022.
Il credito generato è detraibile dalla dichiarazione annuale dei redditi in cinque anni (non in 10 come per gli interventi legati a Ecobonus e Bonus Casa).
I beneficiari
Possono accedere al Super Bonus 110% i condomini, persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, IACP, cooperative di abitazione, Onlus e società sportive.
Sono comprese sia le abitazioni principali che le seconde case (per un massimo di due unità immobiliari...).
Gli immobili inclusi nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli) non possono accedere al Super Bonus 110%.
Requisito fondamentale per ottenere il Bonus 110% è che gli interventi operati portino ad un miglioramento di almeno due classi energetiche o se ciò non fosse possibile il conseguimento della classe energetica più alta.
Per dimostrare il miglioramento energetico dovrà essere presentato l'attestato di prestazione energetica (APE), riilasciato da un tecnico abilitato prima e dopo l’intervento.
Le asseverazioni dovranno essere trasmesse all’ENEA, che potrà successivamente effettuare controlli a campione sugli intervento realizzati.
Interventi
Gli interventi per cui è possibile usufruire della detrazione del 110% si distinguono in due categorie: interventi trainanti e trainati.
È necessario eseguire almeno un intervento trainante per accedere alla detrazione del 110%.
Essi riguardano interventi di isolamento termico su almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (pareti, coperture, pavimenti) e la sostituzione di impianto di climatizzazione invernale (caldaie, pompe di calore, sistemi ibridi, sistemi geotermici).
Gli interventi trainati, come l’installazione di pannelli solari, di schermature solari e la sostituzione di infissi, invece, accedono alla detrazione fiscale del 110% solo quando vengono effettuati assieme a quelli trainanti.
L’importo massimo agevolabile negli interventi di isolamento termico a cappotto è il seguente:
- 50.000 € per abitazioni unifamiliari
- 40.000 € per condomini fino a 8 unità immobiliari; 30.000 € oltre le 8 unità immobiliari (l’importo va moltiplicato per il numero di unità immobiliari)
Se volete conoscere ulteriori informazioni, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione una utile guida al Super Bonus 110.


